<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/'><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633</id><updated>2007-06-13T11:45:48.737+02:00</updated><title type='text'>Segnaletica Antincendio Antinfortunistica</title><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/segnaletica-antincendio-antinfortunistica.html'></link><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default'></link><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml'></link><author><name>Cempi</name></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>33</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-4254489987989098419</id><published>2007-03-05T09:35:00.000+01:00</published><updated>2007-03-16T18:32:56.961+01:00</updated><title type='text'>AUTOTRASPORTO MERCI ? PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI</title><content type='html'>Facciamo seguito alle nostre precenti comunicazioni per segnalare che con &lt;a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/42/1.htm"&gt;Decreto Legge n. 14/2007&lt;/a&gt; è stata concessa la proroga per l?obbligo di montaggio delle strisce laterali e posteriori riflettenti a tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia prima del 1° aprile 2005 e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il termine ultimo è stato fissato al 30 aprile 2007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono state definite con &lt;a href="http://www.confindustriamodena.it/documenti/documenti_riservati/ec_DM_27_dicembre_2005.pdf"&gt;Decreto del Ministero dei trasporti 27 dicembre 2004&lt;/a&gt;, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104.</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2007/03/autotrasporto-merci-proroga-dellobbligo.html' title='AUTOTRASPORTO MERCI ? PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=4254489987989098419' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/4254489987989098419'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/4254489987989098419'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-902242592361752661</id><published>2007-03-05T09:28:00.000+01:00</published><updated>2007-03-05T09:42:09.060+01:00</updated><title type='text'>AUTOTRASPORTO MERCI ? TERMINE PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI</title><content type='html'>Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per segnalare che con &lt;a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/42/1.htm"&gt;Decreto Legge n. 14/2007&lt;/a&gt; è stata concessa la proroga per l?obbligo di montaggio delle strisce laterali e posteriori riflettenti a tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia prima del 1° aprile 2005 e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il termine ultimo è stato fissato al 30 aprile 2007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono state definite con &lt;a href="http://www.confindustriamodena.it/documenti/documenti_riservati/ec_DM_27_dicembre_2005.pdf"&gt;Decreto del Ministero dei trasporti 27 dicembre 2004&lt;/a&gt;, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2007/03/autotrasporto-merci-termine-proroga.html' title='AUTOTRASPORTO MERCI ? TERMINE PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=902242592361752661' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/902242592361752661'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/902242592361752661'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-116980023021132645</id><published>2007-01-26T09:27:00.000+01:00</published><updated>2007-01-26T09:40:46.800+01:00</updated><title type='text'>INCONTRO DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO</title><content type='html'>C.E.M.P.I. S.p.a. società leader nel settore antincendio, da sempre attenta nel seguire iniziative che sensibilizzino la sicurezza in generale, organizza per il giorno 26/01/2007 un incontro &lt;strong&gt;completamente gratuito&lt;/strong&gt; di informazione ed aggiornamento professionale della durata di 4 ore, rivolto ai responsabili della sicurezza antincendio, che si terrà c/o l'auditorium della scrivente. Abbiamo il piacere di comunicarVi che il relatore sarà il Sig.Giuseppe Macchi dell'Istituto Nazionale addestramento manutentori antincendio (I.N.A.M.A.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Programma dell'incontro:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· Estintori portatili e carrellati - costruzione, scelta, utilizzo e manutenzione - leggi e norme di riferimento.&lt;br /&gt;· Modifica della norma UNI 9487 relativa alle manichette antincendio.&lt;br /&gt;· Nuova norma europea relativa alle manichette UNI 45 - Norma UNI EN 14540.&lt;br /&gt;· Nuova norma europea relativa agli idranti soprassuolo - Norma UNI EN 14384.&lt;br /&gt;· Nuova norma relativa agli idranti sottosuolo ? Norma UNI EN 14339.&lt;br /&gt;· Nuova norma europea relativa agli impianti sprinkler ed alle pompe di alimentazione - Norma UNI EN 12845, le norme nazionali di riferimento devono essere ritirate entro settembre 2007.&lt;br /&gt;· Anticipazioni sulla nuova norma UNI 10779 - reti idranti.&lt;br /&gt;· La manutenzione delle porte tagliafuoco.&lt;br /&gt;· Nuova classe di fuoco (classe F) recepita dalla norma europea UNI EN2 relativa ai fuochi da oli e grassi vegetali o animali.&lt;br /&gt;Presentazione del nuovo estintore omologato per classi A-B-F.&lt;br /&gt;· L'estintore del condominio e nelle singole abitazioni.&lt;br /&gt;Presentazione di un nuovo modello di estintore omologato per questa nicchia di settore.&lt;br /&gt;· D.M.20-12-2005 relativo alla sostituzione degli HCFC (NAF S-III - NAF P-IV) entro il 31-12-2006&lt;br /&gt;· Smaltimento delle polveri estinguenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orario di svolgimento : dalle ore 14,30 alle 18,30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Costi dell'incontro: gratuito&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalità di partecipazione:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La partecipazione sarà confermata in base alle disponibilità posti ed all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione, che dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 23/01/2007. Verrà rilasciato attestato di frequenza al corso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In attesa di un Vs. riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C.E.M.P.I. S.p.a&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2007/01/incontro-di-informazione-e-di.html' title='INCONTRO DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=116980023021132645' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116980023021132645'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116980023021132645'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-116419500066445572</id><published>2006-11-22T12:21:00.000+01:00</published><updated>2006-11-22T12:30:00.676+01:00</updated><title type='text'>UNI EN 3-7 NOVITA' ASSOLUTA!</title><content type='html'>La recente norma UNI EN 2-2005 suddivide in cinque classi i diversi tipi di fuoco in relazione alla natura del combustibile. Alle già conosciute classi A-B-C-D infatti si è aggiunta la &lt;strong&gt;classe F &lt;/strong&gt;relativa ai fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi animali o vegetali).&lt;br /&gt;Questa nuova classificazione ha reso possibile l'ampliamento della gamma degli estintori portatili omologati, destinati alla lotta contro i principi di incendio. Pertanto il nuovo estintore da 6 litri schiuma modello F6KI omologato 13A-113B-75F trova impiego in tutte le cucine collocate in alberghi, ristoranti, mense scolastiche ed industriali, nel settore alimentare e non ultimo può trovare impiego anche nelle cucine delle abitazioni. &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/11/uni-en-3-7-novita-assoluta.html' title='UNI EN 3-7 NOVITA&apos; ASSOLUTA!'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=116419500066445572' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116419500066445572'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116419500066445572'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-116402209348230584</id><published>2006-11-20T12:22:00.000+01:00</published><updated>2006-11-20T12:28:13.496+01:00</updated><title type='text'>DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2006 N.195</title><content type='html'>Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Il livello di soglia che era prima fissato a 90DB(A), viene ora abbassato a 85 DB(A).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le aziende hanno l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori al rumore e di adeguarsi con cartelli e segnaletica adesiva da apporre al di fuori ed all'interno dei locali interessati, nei pressi e sui macchinari.&lt;/strong&gt; &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/11/decreto-legislativo-10-aprile-2006.html' title='DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2006 N.195'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=116402209348230584' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116402209348230584'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116402209348230584'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-116248512046045858</id><published>2006-11-02T17:23:00.000+01:00</published><updated>2006-11-02T18:20:20.093+01:00</updated><title type='text'>SICUREZZA SUL LAVORO - PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL D. LGS. 195/06 SUL RISCHIO RUMORE</title><content type='html'>in riferimento alla &lt;a href="http://www.confindustriamodena.it/documenti/documenti_riservati/ec_DLgs_195_2006.pdf"&gt;nuova normativa (D.Lgs. n. 195/2006)&lt;/a&gt; le cui disposizioni tecniche entreranno in vigore il 14 Dicembre 2006.&lt;br /&gt;Il provvedimento contiene le misure di salute e sicurezza per i lavoratori esposti ai rischi da rumore che sostituiscono quelle indicate nella previgente e abrogata normativa in materia (D.Lgs. n. 277/1991).&lt;br /&gt;Va preliminarmente rilevato che, seguendo gli indirizzi della direttiva di cui costituisce l'attuazione, il decreto delinea un sistema di riferimenti valutativi del rischio che differiscono decisamente da quelli adottati dalla previgente normativa nazionale.&lt;br /&gt;Come in precedenti direttive sulla salute e sicurezza dei lavoratori (v. ad esempio la direttiva sulle vibrazioni), anche in questo caso, infatti, vengono introdotti i 'valori limite' di esposizione anziché i soli livelli di azione che costituivano, in precedenza, i riferimenti obbligati per l'adozione delle misure di sicurezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS. 195/06 SUL RISCHIO RUMORE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il provvedimento si compone di sette articoli il cui contenuto può così sintetizzarsi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 1&lt;br /&gt;Nel titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) viene aggiunta la menzione della direttiva 2003/10/CE alla quale si riferisce il provvedimento in argomento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 2&lt;br /&gt;Con la stessa tecnica legislativa già adottata in precedenza per il recepimento di altre direttive comunitarie (ad es. in materia di vibrazioni e di agenti chimici), il 'corpus' delle prescrizioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore viene inserito in un nuovo titolo del decreto legislativo n. 626/1994: Titolo V 'bis' Protezione da agenti fisici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'articolo 2 è pertanto costituito dall'articolato di tale nuovo titolo che si sviluppa declinando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 626/94.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capo I&lt;br /&gt;'Disposizioni generali'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-bis - 'Campo di applicazione'&lt;br /&gt;Ancorché non esplicitato compiutamente, il campo di applicazione del provvedimento è in sostanza oggettivo ed é da riferire a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre, diversamente da quanto previsto nel previgente art. 39 del D.Lgs. n. 277/1991 (.... le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro), i rischi per l'udito vengono ora ricompresi nel più vasto ambito dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore, ambito che, pertanto, dovrà essere scrupolosamente esplorato attraverso la procedura di valutazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-ter - 'Definizioni'&lt;br /&gt;Vengono definiti i tre parametri da tenere a riferimento nella misurazione del rumore e cioè:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) pressione acustica di picco (Ppeak);&lt;br /&gt;b) livello di esposizione giornaliera al rumore (Lex,8h);&lt;br /&gt;c) livello di esposizione settimanale al rumore (Lex,8h).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il loro significato si rinvia alla lettura dell?articolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori d'azione&lt;br /&gt;Il comma 1 individua i valori limite di esposizione e i valori d'azione superiori ed inferiori, al superamento dei quali devono essere attuate specifiche misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I valori limite di esposizione giornaliera e i valori della pressione acustica di picco che non devono essere superati sono rispettivamente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lex,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 Pa)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I valori superiori di esposizione giornaliera e i valori superiori della pressione acustica di picco che fanno scattare le ulteriori azioni di prevenzione sono rispettivamente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I valori inferiori di esposizione giornaliera e i valori inferiori della pressione acustica di picco che fanno scattare le prime azioni di prevenzione sono rispettivamente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel comma 2 viene ribadita la possibilità (già prevista nel D.Lgs. n. 277/1991) che, in attività in cui l'esposizione giornaliera varia significativamente da un giorno all'altro, si possa sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello settimanale, purché tale livello non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e siano adottate misure idonee a ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In altre parole, sarà possibile che in qualche giorno della settimana si possa eccedere il valore limite a condizione che la media settimanale di esposizione si mantenga inferiore a tale valore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversamente da quanto previsto nel decreto legislativo n. 277/1991, i riferimenti ai valori di picco ora rilevano sia per quanto attiene alla verifica dei valori inferiori di azione sia di quelli superiori. Pertanto, la valutazione del rischio dovrà essere condotta confrontando sia i valori di esposizione giornaliera che quelli della pressione acustica di picco con i riferimenti numerici sopra riportati (naturalmente in presenza di rumore impulsivo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale indossati dai lavoratori a tale fine (v. art. 49-septies, comma 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il valore limite è introdotto da una filosofia prevenzionistica diversa da quella in precedenza seguita. Il decreto legislativo n. 277/1991, infatti, in aderenza al dettato della vecchia direttiva 86/188/CEE, prevedeva valori di soglia oltre i quali dovevano essere attuate misure specifiche di protezione dei lavoratori e predisposti piani per la riduzione del rumore, senza che tuttavia venisse imposta, in via assoluta, la riduzione al di sotto dei medesimi valori, non essendo la stessa in molte situazioni realisticamente realizzabile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nuova direttiva e quindi il decreto di recepimento, tengono conto di tale irriducibilità al di sotto dei valori limite, in particolare in alcuni settori produttivi, disponendo che il rispetto di tali valori sia valutato in presenza di otoprotettori indossati dai lavoratori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capo II&lt;br /&gt;'Obblighi del datore di lavoro'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-quinquies - 'Valutazione del rischio'&lt;br /&gt;Come già previsto dalla previgente legislazione, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio prendendo in considerazione vari parametri significativi e indicativi, in senso generale, del potenziale rischio connesso al rumore nell'ambiente di lavoro (comma 1). Tra questi, a titolo esemplificativo: livello, tipo e durata dell'esposizione, livelli d'azione e valore limite, effetti sulla salute per i lavoratori particolarmente sensibili, interazioni tra rumore e sostanze ototossiche presenti sul luogo di lavoro, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualora, a seguito della valutazione ricognitiva effettuata sulla scorta dei parametri appena richiamati, possa fondatamente ritenersi che i valori inferiori d'azione (80 dB(A); 135 dB(C)) siano superati, si dovrà ricorrere, come già in precedenza, alla misurazione con metodi e apparecchiature idonei (sono considerati adeguati i metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica, quali ad es. UNI, ISO, EN) (commi 2 e 4). I metodi utilizzati possono includere la campionatura purché la stessa sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore (comma 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La valutazione e/o la misurazione vanno documentate ai sensi dell?art. 4, comma 2, e vanno riprogrammate ed effettuate almeno ogni quattro anni da parte di personale qualificato appartenente ai servizi di protezione e prevenzione (interno o esterno all'azienda, secondo le previsioni dell'art. 8) (commi 6 e 7).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per le attività nelle quali sono presenti rumori impulsivi (in precedenza non considerati ai fini della valutazione del rischio, nel caso in cui il valore di esposizione giornaliera non superasse i 90 dB(A)) occorrerà verificare, nell'ambito della valutazione, anche la pressione di picco alla data prevista per l'attuazione delle nuove norme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' da sottolineare che, ai fini della verifica del non superamento dei valori limite previsti dall'art. 49-bis (Lex,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 Pa), la valutazione del rischio andrà condotta tenendo conto dell?attenuazione prodotta dagli otoprotettori indossati dai lavoratori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-sexies - 'Misure di prevenzione e protezione'&lt;br /&gt;L'articolo, di fatto, sostituisce l'articolo 41 del D.Lgs. n. 277/1991 (Misure tecniche, organizzative, procedurali), introducendo alcune novità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vengono esplicitate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali) da adottare per eliminare alla fonte o ridurre al minimo, e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, i rischi dovuti al rumore (v. comma 1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra le misure più significative si individuano:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- l'adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;&lt;br /&gt;- la scelta di attrezzature di lavoro meno rumorose (tenuto conto del lavoro da svolgere o, meglio, compatibilmente con il lavoro da svolgere);&lt;br /&gt;- la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;&lt;br /&gt;- la formazione e informazione dei lavoratori sull'uso corretto delle attrezzature messe loro a disposizione;&lt;br /&gt;- l'adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea (schermature, rivestimenti etc.) e del rumore strutturale (sistemi di smorzamento);&lt;br /&gt;- opportuni programmi di manutenzione;&lt;br /&gt;- una migliore organizzazione dei tempi di lavoro;&lt;br /&gt;- nel caso in cui dalla valutazione del rischio risulti che i valori superiori d'azione sono superati, il datore di lavoro, allo scopo di ridurre l'esposizione, definisce un piano di interventi che includono, in particolare, le misure previste al precedente punto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversamente da quanto previsto nell'articolo 41 del D.Lgs. 277 (esposizioni superiori a 90 d(BA) o Ppeak &gt; 200 Pa (140 dB(C)), l'obbligo di esporre appositi segnali nei luoghi di lavoro e di delimitarne l'area e l'accesso (v. comma 3) vige a partire da esposizioni al di sopra dei valori superiori d?azione (Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa), sempre che ciò sia tecnicamente possibile (in particolare in riferimento alla limitazione d'accesso ai luoghi) e sia giustificato dal rischio di esposizione (si ricorda che i valori di esposizioni vengono misurati nell'arco di 8 ore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-septies - 'Uso dei dispositivi di protezione individuale'&lt;br /&gt;Fermo restando il principio generale per la protezione dal rumore, individuato nel precedente articolo, che obbliga il datore di lavoro ad adottare una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi da rumore alla fonte, qualora tali rischi non possano essere evitati, lo stesso datore provvederà a fornire ai lavoratori i dispositivi personali di protezione per l?udito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tali dispositivi dovranno essere conformi a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo 626 - Uso dei dispositivi di protezione individuale che definisce negli artt. da 40 a 46 - cui si rinvia per una ulteriore lettura - gli obblighi del datore di lavoro, i requisiti dei D.P.I., i criteri per l?individuazione e l'uso degli stessi e gli obblighi dei lavoratori (di particolare rilievo, tra gli altri, l'obbligo, sancito dall'art. 43, di addestramento dei lavoratori all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il comma 1 dell'art. in esame dispone pertanto che il datore di lavoro:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) metta a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito nel caso in cui vengano superati i valori inferiori d'azione (80 dB(A)); in precedenza il riferimento per la fornitura dei D.P.I. veniva individuato nell'esposizione giornaliera personale pari a 85 dB(A);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) 'faccia tutto il possibile' per assicurare che, ove l'esposizione sia uguale o superiore al valore superiore d'azione, i D.P.I. vengano indossati dai lavoratori;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) scelga dispositivi adeguati (eliminazione o riduzione al minimo del rischio) dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) verifichi l'efficacia dei D.P.I..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare sulle lettere b) e d) nella cui formulazione sono presenti espressioni che richiedono un chiarimento interpretativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lett. b) - il datore di lavoro 'fa tutto il possibile per assicurare': riteniamo che, con tale locuzione - peraltro presente anche nel testo della direttiva comunitaria - si voglia intendere che il datore di lavoro, così come già previsto nella previgente legislazione, informa il lavoratore della necessità, indicata dalla legge, di indossare i dispositivi di protezione dell'udito messi a sua disposizione nei modi e nei termini già sopra ricordati e richiede l'osservanza delle misure di protezione da parte degli stessi lavoratori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lett. d) 'il datore di lavoro verifica l'efficacia dei dispositivi': sembra di poter escludere che il datore di lavoro sia tenuto a verificare l?efficacia del dispositivo in termini di funzionalità strutturale dello stesso. In questo senso è utile ricordare che il datore di lavoro, come prevede l'art. 43 già citato, è tenuto tra l'altro a:&lt;br /&gt;- individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché gli stessi siano adeguati ai rischi rilevati nella valutazione;&lt;br /&gt;- valutare le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato, sulla scorta delle indicazioni fornite dal fabbricante e confrontarle con quelle necessarie già individuate (a questi fini è consigliabile mantenere una evidenza scritta dell'abbattimento dichiarato dal fabbricante);&lt;br /&gt;- mantenere in efficienza i D.P.I. mediante le riparazioni, manutenzioni o sostituzioni necessarie;&lt;br /&gt;- aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche alla luce di tali previsioni e tenuto conto che, con riguardo alle misure di protezione concernenti la struttura del dispositivo di protezione individuale, l'abbattimento alle varie frequenze è dichiarato all'origine dal costruttore, é da ritenere che la "verifica dell'efficacia dei dispositivi" non possa che riguardare i richiamati aspetti concernenti le modalità e la funzionalità d'uso degli stessi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, il comma 2, con una espressione il cui significato è già stato chiarito nell'illustrazione dell'art. 49-quinques (valutazione del rischio), dispone che il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-octies - 'Misure per la limitazione dell'esposizione'&lt;br /&gt;Come si é già fatto cenno più volte, l'esposizione dei lavoratori al rumore non deve superare i valori limite indicati nell'art. 49-quater.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso in cui tali valori risultassero comunque superati nonostante le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro, dovranno adottarsi immediatamente ulteriori misure (tecniche, organizzative, procedurali) per ricondurre l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuando le cause che hanno prodotto la situazione di rischio e apportando modifiche alle misure già adottate al fine di evitare che possa ripetersi il superamento dei limiti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-nonies - 'Informazione e formazione dei lavoratori'&lt;br /&gt;Le informazioni e la formazione specifica in relazione al rischio rumore devono essere garantite allorché i lavoratori sono esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiore d?azione più volte ricordati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare le informazioni e la formazione devono riferirsi:&lt;br /&gt;- alla natura dei rischi (per l'udito o extrauditivi);&lt;br /&gt;- alle misure adottate e alle circostanze in cui le misure si applicano;&lt;br /&gt;- al significato dei valori limite e dei livelli d'azione;&lt;br /&gt;- ai valori di esposizione rilevati attraverso la valutazione e/o la misurazione e al loro significato;&lt;br /&gt;- all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (v. quanto già detto a tal proposito sull'art. 49-septies);&lt;br /&gt;- all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;&lt;br /&gt;- alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;&lt;br /&gt;- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l?esposizione al rumore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-decies - 'Sorveglianza sanitaria'&lt;br /&gt;Come è noto, la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 277/1991 si attuava nei confronti dei lavoratori la cui esposizione al rumore era pari o superiore a 85 dB(A) e inferiore a 90 dB(A) (periodicità biennale) e nei confronti dei lavoratori la cui esposizione superava i 90 dB(A) (periodicità annuale), con eventuale estensione ai lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) (da 80 a 85) nel caso in cui gli stessi ne facessero richiesta e il medico competente ne confermasse l?opportunità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, la sorveglianza sanitaria si dovrà attuare nei confronti dei lavoratori la cui esposizione ecceda i valori superiori d'azione (Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa), con eventuale estensione ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d'azione (Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa) nel caso in cui gli stessi ne faranno richiesta e il medico competente ne confermerà l'opportunità (commi 1 e 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'articolo non contiene esplicite indicazioni per quanto attiene alla periodicità della sorveglianza; sembrerebbe ragionevole e opportuno mantenere la periodicità biennale già prevista nel D. Lgs. n. 277/1991 relativamente a valori di esposizione giornaliera da 85 a 90 dB(A).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I commi 3 e 4 contengono le indicazioni relative alle procedure da adottare nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si rilevino anomalie (sotto il profilo della salute del lavoratore) imputabili all'esposizione al rumore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questi casi il medico informa il datore di lavoro, il quale riesamina la valutazione del rischio e le misure di sicurezza adottate, tiene conto di quanto il medico suggerisce per ridurre o eliminare il rischio e impartisce disposizioni perché venga riesaminato lo stato di salute dei lavoratori che hanno subito analoga esposizione di quella che ha condotto alla procedura di cui sopra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-undecies - 'Deroghe'&lt;br /&gt;E' possibile richiedere all'Organo di vigilanza territorialmente competente deroghe all'uso dei D.P.I. quando l'utilizzo degli stessi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori di quelli dovuti al rumore.&lt;br /&gt;Le stesse deroghe erano già previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 277/1991.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate nel momento in cui non sussistano più le circostanze che le hanno giustificate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunque, la concessione delle deroghe è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e dalla riduzione al minimo dei rischi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 49-duodecies - 'Linee guida'&lt;br /&gt;L'articolo prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento vengano elaborate in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, linee guida applicative nei settori della musica e delle attività ricreative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 3&lt;br /&gt;Il contenuto dell'articolo è dedicato alle sanzioni per le violazioni alle norme precedentemente illustrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le sanzioni vengono inserite nell'art. 89 e pertanto anche la disciplina sul rumore, in precedenza sanzionata in maniera estremamente e immotivatamente severa dal D.Lgs. n. 277/1991 (nei casi più gravi ammende da 10 a 50 milioni di vecchie lire), viene ricondotta, per quanto attiene al capitolo sanzioni, alle stesse ammende previste per violazioni analoghe di norme relative ad altri settori di rischio (nei casi più gravi da 3 a 8 milioni di vecchie lire).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per le specifiche fattispecie sanzionate si rinvia alla lettura dell'articolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 4&lt;br /&gt;L'articolo riporta la clausola di cedevolezza che compare in ogni provvedimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che tiene conto della modifica costituzionale del 2001 (art. 117, quinto comma).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 5&lt;br /&gt;Si prevede, da un lato, l'abrogazione del capo IV del D.Lgs. n. 277/1991 (previgente normativa sul rumore) con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento (14 giugno 2006), dall'altro, come previsto dal successivo art. 7, l'entrata in vigore dal 14 dicembre 2006 delle nuove norme tecniche e sanzioni, di cui agli artt. 2 e 3 del provvedimento: conseguentemente, sembrerebbe configurarsi una soluzione di continuità nella operatività della disciplina della materia, che tuttavia era certamente estranea alla volontà del legislatore e che, pertanto, postula l'opportunità di una prudenziale applicazione del capo IV del D.Lgs. n. 277, da parte delle aziende, fino alla data di entrata in vigore degli artt. 2 e 3 del presente provvedimento (14 dicembre 2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 6&lt;br /&gt;Pone il vincolo dell'invarianza di oneri per la finanza pubblica alla attuazione del provvedimento da parte delle pubbliche amministrazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 7&lt;br /&gt;Dispone che gli artt. 2 e 3 del provvedimento si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (14 dicembre 2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per i settori della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di salute e sicurezza si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/11/sicurezza-sul-lavoro-prime-indicazioni.html' title='SICUREZZA SUL LAVORO - PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL D. LGS. 195/06 SUL RISCHIO RUMORE'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=116248512046045858' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116248512046045858'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116248512046045858'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-116038526912632537</id><published>2006-10-09T11:09:00.000+02:00</published><updated>2006-10-09T11:25:28.526+02:00</updated><title type='text'>EVACUATORI di FUMO e CALORE le nuove regole europee</title><content type='html'>In Italia, da oltre 15 anni, la normativa sugli EFC è stata la UNI 9494 : una norma completa, che definisce le caratteristiche dei prodotti, le prove cui sottoporli, il dimensionamento e la realizzazione dell'impianto. Dal 1° settembre 2006 la UNI 9494 si deve integrare con le nuove norme europee armonizzate:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- UNI EN 12101-1 - "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo"&lt;br /&gt;- UNI EN 12101-2 - "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Italia, per gli EFC naturali, avremo quindi ancora la UNI 9494 (emendata) che specifica come dimensionare e realizzare l'impianto di evacuazione fumi e calore, integrata con la UNI EN 12101-2 che definisce le prove necessarie per la classificazione in relazione alle caratteristiche di:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- affidabilità (numero di aperture)&lt;br /&gt;- apertura con carico di neve&lt;br /&gt;- apertura con carico di vento&lt;br /&gt;- impiego a basse temperature&lt;br /&gt;- comportamento al calore&lt;br /&gt;- superficie utile di apertura&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare, è importante ricordare che la norma europea EN 12101-2 -entrata in vigore come norma europea armonizzata già dal 1° aprile 2004- diventa di applicazione obbligatoria dal 1° settembre 2006, con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto.&lt;br /&gt;L'attestazione della conformità CE è prevista nel "sistema 1" : in ordine di severità il secondo, a conferma dell'importanza attribuita dal normatore europeo alla verifica delle caratteristiche di prestazione del prodotto.</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/10/evacuatori-di-fumo-e-calore-le-nuove.html' title='EVACUATORI di FUMO e CALORE le nuove regole europee'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=116038526912632537' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116038526912632537'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/116038526912632537'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-115272184196641141</id><published>2006-07-12T18:16:00.000+02:00</published><updated>2006-07-13T17:11:06.313+02:00</updated><title type='text'>NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI  LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE.</title><content type='html'>Dal 14/06/2006 è entrato in vigore il D.L.gs. 195/06 che recepisce la nuova Direttiva Europea 2003/10/CE del 06/02/03 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, abrogando definitivamente quanto dettato dal precedente D.Lgs. 277/91.&lt;br /&gt;Tale decreto si applica a tutte le attività in cui sia presente un rischio o un potenziale rischio di esposizione al rumore durante l'attività lavorativa, comprese le attività di navigazione marittima ed aerea, non contemplate nel precedente Decreto. A tale proposito il datore di lavoro valuta, e se del caso misura, il livello espositivo giornaliero e/o settimanale a cui sono sottoposti i lavoratori.&lt;br /&gt;Tra gli aspetti innovativi del decreto si evince: un abbassamento dei livelli di esposizione giornaliera e/o settimanale, la definizione di un livello di picco in dBC su ogni classe di rischio, l'esplicitazione dell'obbligo a formalizzare il programma delle misure tecniche ed organizzative in caso di superamento dei valori superiori di azione (85.0 dBA) e la ripuntualizzazione degli adempimenti collegati ai valori di riferimento così come di seguito riassunte:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;"Valore limite di esposizione"&lt;/strong&gt; Lex8h di 87.0 dBA o valore di picco di 140 dBC Peak. In caso di superamento, il datore di lavoro elabora idonee misure per riportare l'esposizione al di sotto di tali valori e modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;"Valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione"&lt;/strong&gt; Lex8h di 85.0 dBA o valore di picco di 137 dBC Peak. In caso di superamento il datore di lavoro provvede ad applicare un programma di misure tecniche ed organizzative per ridurre il rischio, sorveglia i lavoratori affinché usino i dispositivi individuali di protezione dell'udito, sottopone il lavoratore a controllo sanitario ed effettua l?attività di formazione e informazione.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;"Valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione"&lt;/strong&gt; Lex8h di 80.0 dBA o valore di picco di 135 dBC Peak. In caso di superamento il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi individuali di protezione dell'udito, attiva una adeguata formazione e informazione dei lavoratori, ed effettua su richiesta dei lavoratori o del medico, la visita audiometrica.&lt;br /&gt;Le disposizioni della presente normativa dovranno essere attuate entro il 14/12/2006 fatta eccezione per il settore della musica e delle attività ricreative i cui termini scadono il 15 Febbraio 2008 e per la navigazione aerea e marittima il cui obbligo scade il 15 Febbraio 2011.&lt;br /&gt;Le successive valutazioni dovranno essere ripetute con cadenza almeno quadriennale e comunque quando si verifichino notevoli mutamenti delle lavorazioni e/o del lay-out o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/07/nuove-disposizioni-in-mate_115272184196641141.html' title='NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI  LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL&apos;ESPOSIZIONE AL RUMORE.'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=115272184196641141' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/115272184196641141'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/115272184196641141'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-114736705874848140</id><published>2006-05-11T19:00:00.000+02:00</published><updated>2006-05-11T19:06:25.363+02:00</updated><title type='text'>OFFERTE IMPERDIBILI!</title><content type='html'>Visita il nostro sito troverai le offerte "imperdibili" del mese, valide fino ad esaurimento scorte!&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito.&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/05/offerte-imperdibili.html' title='OFFERTE IMPERDIBILI!'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=114736705874848140' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114736705874848140'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114736705874848140'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-114728067428097247</id><published>2006-05-10T18:54:00.000+02:00</published><updated>2006-05-10T19:04:34.310+02:00</updated><title type='text'>C.E.M.P.I. S.p.A. è rivenditore autorizzato TecNew</title><content type='html'>C.E.M.P.I. S.p.A. da oggi è rivenditore autorizzato dei prodotti TecNew Signals 2000 e Signals Eurotext.&lt;br /&gt;Questi programmi rappresentano degli utili strumenti di lavoro per tutti i professionisti che operano nel campo della Segnaletica e della Sicurezza (consulenti, costruttori, progettisti...).&lt;br /&gt;Tutti i segnali contenuti nelle raccolte sono forniti in 7 formati immagine digitali (cdr, dwg, wmf, ai, eps, bmp, tiff) per una "Gestione grafica completa" che offre la possibilità di inserire e stampare i segnali nelle varie applicazioni software impiegate per la realizzazione della documentazione tenica (manualistica, piani di emergenza, schede di sicurezza...) &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/05/cempi-spa-rivenditore-autorizzato.html' title='C.E.M.P.I. S.p.A. è rivenditore autorizzato TecNew'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=114728067428097247' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114728067428097247'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114728067428097247'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-114555294864608208</id><published>2006-04-20T19:00:00.000+02:00</published><updated>2006-04-20T19:09:53.833+02:00</updated><title type='text'>DECRETO 22 febbraio 2006</title><content type='html'>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumita' delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) minimizzare le cause di incendio;&lt;br /&gt;b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine diassicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendioall'interno dei locali;&lt;br /&gt;d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o localicontigui;&lt;br /&gt;e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i localiindenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;&lt;br /&gt;f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso dioperare in condizioni di sicurezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/04/decreto-22-febbraio-2006.html' title='DECRETO 22 febbraio 2006'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=114555294864608208' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114555294864608208'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114555294864608208'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-114486042692159206</id><published>2006-04-12T18:45:00.000+02:00</published><updated>2006-04-12T18:47:06.923+02:00</updated><title type='text'>C.E.M.P.I. s.p.a. è produttore, fornitore, installatore di New Jersey</title><content type='html'>*riempibili con acqua o sabbia&lt;br /&gt;*colore bianco o rosso&lt;br /&gt;*attacchi per la giunzione di più moduli&lt;br /&gt;*disponibili per la vendita ed il noleggio&lt;br /&gt;*barriere stradali per cantieri temporanei sia fornitura che installazione&lt;br /&gt;*facilità di installazione e di rimozione&lt;br /&gt;*disponibili in pronta consegna anche per grandi quantità&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/04/cempi-spa-produttore-fornitore.html' title='C.E.M.P.I. s.p.a. è produttore, fornitore, installatore di New Jersey'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=114486042692159206' title='1 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114486042692159206'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114486042692159206'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-114486002507560573</id><published>2006-04-12T18:36:00.000+02:00</published><updated>2006-04-12T18:40:25.096+02:00</updated><title type='text'>Manutenzione chiusure tagliafuoco</title><content type='html'>La manutenzione sulle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria dal D.P.R. 547/55 art. 34 e dal D.M. 10.03.98 allegato VI 6.3-6.4 dove nello specifico si dice anche che la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Particolare importanza riveste anche il decreto del 03/11/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.271 del 18/11/2004 relativo all? installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l?apertura delle porte installate lungo le vie di esodo. Questo decreto prevede l? obbligo della marcatura CE su tutti questi dispositivi e la sostituzione di quelli esistenti non muniti di marcatura CE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C.E.M.P.I. S.p.A. opera da anni in questo settore avvalendosi di personale altamente qualificato, formato grazie ai corsi tenuti dall? I.N.A.M.A. (istituto nazionale addestramento manutentori antincendio). &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/04/manutenzione-chiusure-tagliafuoco.html' title='Manutenzione chiusure tagliafuoco'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=114486002507560573' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114486002507560573'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/114486002507560573'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113777999948174919</id><published>2006-01-20T18:38:00.000+01:00</published><updated>2006-01-20T18:59:59.893+01:00</updated><title type='text'>Nuova linea scarpe antinfortunistica ALMAR e.p.c.®</title><content type='html'>Non ci possiamo permettere limiti all'innovazione e non dobbiamo tralasciare alcun dettaglio nella creazione, quando parliamo di sicurezza e di comfort ai massimi livelli, per chi sceglie ed indossa la ns. calzatura di sicurezza. All'avanguardia per la protezione degli arti inferiori sul lavoro, ci siamo imposti di brevettare un nuovo concetto di "estrema protezione standard" e di comfort, l'uso contemporaneo di alcuni elementi per noi fondamentali ed imprescindibili, quali: Flex-system, Light-Plus, fodera 3D, calzata 11, Vento-Plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FLEX-SYSTEM: soletta antiperforazione in materiale composito, a protezione del100% della pianta del piede, che garantisce, a differenza dell'acciaio massima flessibilità ed enorme leggerezza.&lt;br /&gt;LIGHT-PLUS: puntale di protezione in materiale polimerico con peso inferiore del 51% sulla taglia 42 rispetto all'acciaio e protezione dal rischio di schiacciamento di 200 joule.&lt;br /&gt;ULTRARESPIRO 3D: fodera in materiale a tre strati per avvolgere il piede a garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità.&lt;br /&gt;CALZATA 11: il giroforma sul collo del pide è superiore a 255 mm sulla taglia 42.&lt;br /&gt;VENTO-PLUS: coprisottopiede anatomico, antistatico  a struttura alveolare per il passaggio dell'umidità ed in generale per il ricircolo dell'aria per migliorare la traspirabilità.&lt;br /&gt;SUOLA DI USURA IN PU: densità compresa tra 0,9 e 1,00 per garantire massima aderenza al terreno e una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione; massimo assorbimento di energia grazie al "Multilevel Absorver"</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/01/nuova-linea-scarpe-antinfortunistica.html' title='Nuova linea scarpe antinfortunistica ALMAR e.p.c.®'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113777999948174919' title='2 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113777999948174919'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113777999948174919'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113700044932110814</id><published>2006-01-11T18:11:00.000+01:00</published><updated>2006-01-11T18:27:29.380+01:00</updated><title type='text'>Attestazione SOA</title><content type='html'>Informiamo che C.E.M.P.I. S.p.A. è in possesso dal 6/6/2001 dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici per le categorie OS10 ed OS12.&lt;br /&gt;A partire dal 4/11/2005 C.E.M.P.I. S.p.A. ha elevato le categorie di appartanenza OS10 alla classe IV ed OS12 alla classe III. &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/01/attestazione-soa.html' title='Attestazione SOA'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113700044932110814' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113700044932110814'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113700044932110814'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113699833430029780</id><published>2006-01-11T17:19:00.000+01:00</published><updated>2006-01-11T17:52:14.346+01:00</updated><title type='text'>Estintori portatili omologati D.M. 7 gennaio 2005 in conformità alla norma UNI EN 3-7 del febbraio 2005</title><content type='html'>Siamo di lieti di comunicarVi che abbiamo concluso le procedure di omologazione per i nuovi estintori portatili a norma UNI EN 3-7 del febbraio 2005. La gamma dei nuovi estintori portatili omologati è disponibile nelle varie tipologie (polvere, CO2, idricie fluorocarburi HFC) in diversi modelli e capacità di spegnimento.&lt;br /&gt;Vi diamo qui di seguito alcune brevi indicazioni sulle novità e sui cambiamenti introdotti dal nuovo decreto:&lt;br /&gt;* Ricordiamo innanzitutto che la nuova normativa si applica solo ed esclusivamente agli estintori portatili;&lt;br /&gt;* Dal punto di vista tecnico occorre evidenziare che la classe di fuoco C (da gas) potrà essere ritrovata solo negli estintori a polvere;&lt;br /&gt;* Gli estintori idrici ( FS6IEN e FS9IEN da litri 6 e 9) potranno finalmente essere utilizzati su apparecchiature in tensione, fino ad un massimo di 1.000 volt ad un metro di distanza (messaggio riportato ed evidenziato sull'etichetta principale dell'estintore);&lt;br /&gt;* A corredo di ogni esemplare verrà allegato il libretto uso e manutenzione, riportante: modalità ed avvertenze d'uso, periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi, dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e l'elenco delle parti di ricambio;&lt;br /&gt;* Il decreto sottolinea inoltre la necessità di effettuare lo smaltimento dei vecchi estintori, degli estinguenti e dei vari componenti rispettando le procedure previste in materia di tutela dell'ambiente. Viene ribadita l'obbligatorietà della norma tecnica di manutenzione UNI 9994;&lt;br /&gt;* Il decreto ha fissato nella data del 2 febbraio 2007, il termine ultimo per la commercializzazione di estintori approvati secondo il D.M. 20/12/1982&lt;br /&gt;* I vecchi estintori prodotti secondo il D.M. 20/12/1982 potranno continuare ad essere utilizzati fino a che non siano decorsi 18 anni dalla data di produzione punzonata sull'estintore.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2006/01/estintori-portatili-omologati-dm-7.html' title='Estintori portatili omologati D.M. 7 gennaio 2005 in conformità alla norma UNI EN 3-7 del febbraio 2005'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113699833430029780' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113699833430029780'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113699833430029780'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113527249338929210</id><published>2005-12-22T18:01:00.000+01:00</published><updated>2005-12-22T18:36:24.106+01:00</updated><title type='text'>A1, cartelli da Guinness</title><content type='html'>Dopo una settimana di premontaggio ai bordi dell'autostrada, nella notte tra sabato e domenica la "flotta" C.E.M.P.I. - ditta modenese specializzata in segnaletica - si è cimentata nel montaggio di tre giganteschi cartelli stradali in prossimità del casello di Modena Sud, necessari in vista dell'imminente apertura della quarta corsia tra Modena e Bologna. L'A1 è stata chiusa tra Modena Nord e Bologna Casalecchio per far entrare i mezzi della C.E.M.P.I., tra cui quattro autogru da 110 tonnellate e vari altri mezzi di sollevamento e supporto. Alcune "torri faro" hanno illuminato la scena a giorno per permettere ai tecnici di lavorare in totale sicurezza. I giganteschi cartelli sono stati prodotti nello stabilimento di Modena, fondato da Omer Benassi, e sono tra i più grandi come dimensione e peso mai montati dal gruppo Autostrade: oltre 20 metri di lunghezza, 7 mila chili di peso, una superficie "velica" superiore a 80 metri quadrati. Le operazioni si sono concluse domenica alle 6 in punto, quando è stata riaperta l'autostrada. (estratto dalla "Gazzetta di Modena" di mercoledì 21 Dicembre 2005) &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/12/a1-cartelli-da-guinness_22.html' title='A1, cartelli da Guinness'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113527249338929210' title='2 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113527249338929210'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113527249338929210'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113510033278492853</id><published>2005-12-20T18:22:00.000+01:00</published><updated>2005-12-20T18:38:52.800+01:00</updated><title type='text'>Installati mega-pannelli sull'A1</title><content type='html'>Sabato notte sull'Autosole sono stati montati tre portali segnaletici di avviso ed un portale a bandiera di conferma all'uscita in carreggiata nord, in prossimità del casello di Modena Sud. I tre portali sono stati posizionati rispettivamente a 1.000, 500 e 250 metri dalla rampa di uscita del casello di Modena sud, in concomitanza con l'imminente apertura della quarta corsia. L'opera è stata realizzata dalla C.E.M.P.I. , che ha schierato tra l'altro quattro autogru da 110 tonnellate e potenti gruppi elettrogeni per lavorare in sicurezza. (estratto da "il Resto del Carlino" MODENA del 20 Dicembre 2005) &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito &lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/12/installati-mega-pannelli-sulla1.html' title='Installati mega-pannelli sull&apos;A1'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113510033278492853' title='1 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113510033278492853'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113510033278492853'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-113225044643741299</id><published>2005-11-17T18:58:00.000+01:00</published><updated>2005-11-17T19:00:46.446+01:00</updated><title type='text'>Gestione automatica impianti sosta gratuiti o pagamento</title><content type='html'>CEMPI è in grado di effettuare la Realizzazione di grandi impianti di sosta completi di segnaletica verticale, orizzontale e di tutti gli accessori e gli automatismi per la gestione; CEMPI è distributore e installatore in tutt'Italia dei sistemi di gestione automatica di parcheggio della ditta FAAC. &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/11/gestione-automatica-impianti-sosta.html' title='Gestione automatica impianti sosta gratuiti o pagamento'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=113225044643741299' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113225044643741299'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/113225044643741299'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-112115962657141495</id><published>2005-07-12T10:51:00.000+02:00</published><updated>2005-07-12T11:13:46.576+02:00</updated><title type='text'>Nuove disposizioni per gli estintori portatili d'incendio</title><content type='html'>Con decreto del Ministero dell'Interno 07/01/2005 (che entrerà in vigore il &lt;strong&gt;3 Agosto 2005&lt;/strong&gt;) viene abrogato il Decreto Ministeriale 20/12/1982, che ha regolamentato la produzione degli estintori nel nostro paese per più di 20 anni. Il Decreto 07/01/2005 è relativo alle "norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio". Inoltre con questo decreto viene riconosciuta ufficialmente la norma UNI EN 3/7:2004 che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili.&lt;br /&gt;Non prendiamo in esame gli obblighi per i costruttori ma evidenziamo gli aspetti per chi acquista ed eventualmente utilizza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Decreto che entra in vigore il 03/08/2005 prevede:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che all'atto della commercializzazione l'estintore portatile (riporti mediante punzonatura l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice del costruttore) sia corredato della dichiarazione di conformità del produttore con anche riportata la conformità dell' estintore medesimo al prototipo omologato, inoltre deve essere corredato dal libretto di uso e manutenzione che deve contenere i seguenti dati:&lt;br /&gt;-  modalità ed avvertenze d'uso;&lt;br /&gt;- periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;&lt;br /&gt;- dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata, o per misura di pressione;&lt;br /&gt;- elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;&lt;br /&gt;- avvertenze importanti a giudizio del produttore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comercializzazione di estintori portatili omologati "vecchi" ai sensi del D.M. 20/12/1982 è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (03/08/2005) ossia non oltre il 03/02/2007, in ogni caso gli estintori portatili presenti attualmente in azienda (omologati ai sensi del D.M. 20/12/1982) potranno essere utilizzati ancora per diciotto anni, vedi anno di costruzione dell'estintore portatile (data di punzonatura).</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/07/nuove-disposizioni-per-gli-estintori.html' title='Nuove disposizioni per gli estintori portatili d&apos;incendio'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=112115962657141495' title='1 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/112115962657141495'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/112115962657141495'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-111936955893375671</id><published>2005-06-21T17:54:00.000+02:00</published><updated>2005-06-21T17:59:18.933+02:00</updated><title type='text'>Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)</title><content type='html'>Il decreto del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti n.160 del 2 settembre 2003 stabilisce che gli estintori portatili devono avere un'iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo, inoltre la loro installazione deve essere protetta dagli effetti climatici in modo che non siano alterate le loro capacità operative.</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/06/trasporto-internazionale-di-merci.html' title='Trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=111936955893375671' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111936955893375671'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111936955893375671'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-111936909998475843</id><published>2005-06-21T17:46:00.000+02:00</published><updated>2005-06-21T17:51:39.986+02:00</updated><title type='text'>BOMBOLE CO2</title><content type='html'>Il decreto del Ministero dei Trasporti del 7 gennaio 1999 (articolo 1) esclude gli estintori d'incendio dall'applicazione del sistema di codici di colore per l'identificazione del loro contenuto. Conseguentemente non sussiste l'obbligo di verniciare l'ogiva degli estintori a biossido di carbonio con il colore grigio, pertanto gli estintori a CO2 Vi verranno, nel prossimo futuro, consegnati con bombole interamente rosse, anzichè con la tradizionale ogiva grigia.</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/06/bombole-co2.html' title='BOMBOLE CO2'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=111936909998475843' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111936909998475843'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111936909998475843'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-111151244095239438</id><published>2005-03-22T18:13:00.000+01:00</published><updated>2005-03-22T18:27:20.953+01:00</updated><title type='text'>Estintore d'incendio portatili: pubblicata una nuova norma della serie UNI EN 3</title><content type='html'>E' stata pubblicata in questi giorni in lingua italiana la nuova norma &lt;strong&gt;UNI EN 3-7:2005&lt;/strong&gt; "Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova",&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;che&lt;strong&gt; sostituisce le esistenti parti 1,2,4 e 5.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La &lt;strong&gt;serie di norme UNI EN 3 &lt;/strong&gt;costituisce da lungo tempo un riferimento di fondamentale importanza per il settore degli estintori d'incendio. In particolare la &lt;strong&gt;UNI EN 3-7:2005 &lt;/strong&gt;è stata citata nel Decreto 7 Gennaio 2005 del Ministro dell'Interno relativo a Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio (pubblicato in Guri n.28 del 4 febbraio scorso).&lt;br /&gt;Restano in vigore la &lt;strong&gt;Parte 3 &lt;/strong&gt;della serie relativa alla costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche e la &lt;strong&gt;Parte 6&lt;/strong&gt; della serie, che riguarda le disposizioni per l'attestazione di conformità dei prodotti. &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il Ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/03/estintore-dincendio-portatili.html' title='Estintore d&apos;incendio portatili: pubblicata una nuova norma della serie UNI EN 3'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=111151244095239438' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111151244095239438'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111151244095239438'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-111151115443439394</id><published>2005-03-22T17:42:00.000+01:00</published><updated>2005-03-22T18:05:54.436+01:00</updated><title type='text'>Estintori portatili: emanato il decreto per la classificazione ed omologazione</title><content type='html'>Dopo lunga attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/2/2005, il &lt;strong&gt;Decreto Ministeriale del 7/1/2005&lt;/strong&gt; "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione degli estintori portatili di incendio".&lt;br /&gt;Nel decreto vengono illustrati i requisiti minimi che un estintore portatile deve garantire perchè possa essere consentito il suo utilizzo in Italia quale mezzo di lotta contro l'incendio. Il propietario dell'estintore portatile ha l'obbligo di munirsi, qualora prescritto, di estintori portatili di incendio conformi ai rispettivi prototipi omologati, ha l'obbligo di mantenere in efficienza le prestazioni antincendio ed è responsabile della dichiarazione di conformità. Deve inoltre garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti per il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza riscontrati al momento dell'apposizione della marcatura CE ai sensi del D.lgs. n.93/2000 "apparecchi a pressione".&lt;br /&gt;Novità del decreto è il vincolo di garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione in fabbrica. Per il resto gli obblighi del produttore sono di fatto speculari a quelli previsti per l' "utilizzatore".&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il Ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/03/estintori-portatili-emanato-il-decreto.html' title='Estintori portatili: emanato il decreto per la classificazione ed omologazione'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=111151115443439394' title='2 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111151115443439394'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111151115443439394'></link><author><name>Cempi</name></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9218633.post-111150846350233339</id><published>2005-03-22T17:08:00.000+01:00</published><updated>2005-03-22T17:29:52.796+01:00</updated><title type='text'>PROGETTO CITTA' - Fiera di Milano</title><content type='html'>C.E.M.P.I. S.p.a. è presente come espositore a PROGETTO CITTA' presso Fiera di Milano dal 30 Marzo al 2 Aprile &lt;em&gt;Padiglioni 1-3, Stand N02 - P01.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;PROGETTO CITTA' è la mostra dell' architettura, dell' urbanistica, delle tecnologie e dei servizi per lo sviluppo del territorio.&lt;br /&gt;Per maggiori informazioni visita: &lt;a href="http://www.progettocitta.com"&gt;www.progettocitta.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Per aver un biglietto Invito contattaci &lt;a href="http://www.cempi.it"&gt;Visita il ns. sito&lt;/a&gt;</content><link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.cempi.it/blog/2005/03/progetto-citta-fiera-di-milano.html' title='PROGETTO CITTA&apos; - Fiera di Milano'></link><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9218633&amp;postID=111150846350233339' title='0 Commenti'></link><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://www.cempi.it/blog/atom.xml' title='Posta i commenti'></link><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111150846350233339'></link><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9218633/posts/default/111150846350233339'></link><author><name>Cempi</name></author></entry></feed>