Segnaletica Antincendio Antinfortunistica

Produzione segnaletica verticale e aziendale. Attrezzature antincendio e di antinfortunistica.

marzo 05, 2007

AUTOTRASPORTO MERCI ? PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI

Facciamo seguito alle nostre precenti comunicazioni per segnalare che con Decreto Legge n. 14/2007 è stata concessa la proroga per l?obbligo di montaggio delle strisce laterali e posteriori riflettenti a tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia prima del 1° aprile 2005 e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Il termine ultimo è stato fissato al 30 aprile 2007.

Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono state definite con Decreto del Ministero dei trasporti 27 dicembre 2004, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104.

AUTOTRASPORTO MERCI ? TERMINE PROROGA DELL?OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE STRISCE RIFLETTENTI

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per segnalare che con Decreto Legge n. 14/2007 è stata concessa la proroga per l?obbligo di montaggio delle strisce laterali e posteriori riflettenti a tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia prima del 1° aprile 2005 e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Il termine ultimo è stato fissato al 30 aprile 2007.

Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono state definite con Decreto del Ministero dei trasporti 27 dicembre 2004, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. Visita il ns. sito

gennaio 26, 2007

INCONTRO DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

C.E.M.P.I. S.p.a. società leader nel settore antincendio, da sempre attenta nel seguire iniziative che sensibilizzino la sicurezza in generale, organizza per il giorno 26/01/2007 un incontro completamente gratuito di informazione ed aggiornamento professionale della durata di 4 ore, rivolto ai responsabili della sicurezza antincendio, che si terrà c/o l'auditorium della scrivente. Abbiamo il piacere di comunicarVi che il relatore sarà il Sig.Giuseppe Macchi dell'Istituto Nazionale addestramento manutentori antincendio (I.N.A.M.A.).

Programma dell'incontro:

· Estintori portatili e carrellati - costruzione, scelta, utilizzo e manutenzione - leggi e norme di riferimento.
· Modifica della norma UNI 9487 relativa alle manichette antincendio.
· Nuova norma europea relativa alle manichette UNI 45 - Norma UNI EN 14540.
· Nuova norma europea relativa agli idranti soprassuolo - Norma UNI EN 14384.
· Nuova norma relativa agli idranti sottosuolo ? Norma UNI EN 14339.
· Nuova norma europea relativa agli impianti sprinkler ed alle pompe di alimentazione - Norma UNI EN 12845, le norme nazionali di riferimento devono essere ritirate entro settembre 2007.
· Anticipazioni sulla nuova norma UNI 10779 - reti idranti.
· La manutenzione delle porte tagliafuoco.
· Nuova classe di fuoco (classe F) recepita dalla norma europea UNI EN2 relativa ai fuochi da oli e grassi vegetali o animali.
Presentazione del nuovo estintore omologato per classi A-B-F.
· L'estintore del condominio e nelle singole abitazioni.
Presentazione di un nuovo modello di estintore omologato per questa nicchia di settore.
· D.M.20-12-2005 relativo alla sostituzione degli HCFC (NAF S-III - NAF P-IV) entro il 31-12-2006
· Smaltimento delle polveri estinguenti.


Orario di svolgimento : dalle ore 14,30 alle 18,30

Costi dell'incontro: gratuito

Modalità di partecipazione:

La partecipazione sarà confermata in base alle disponibilità posti ed all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione, che dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 23/01/2007. Verrà rilasciato attestato di frequenza al corso.

In attesa di un Vs. riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti


C.E.M.P.I. S.p.a
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novembre 22, 2006

UNI EN 3-7 NOVITA' ASSOLUTA!

La recente norma UNI EN 2-2005 suddivide in cinque classi i diversi tipi di fuoco in relazione alla natura del combustibile. Alle già conosciute classi A-B-C-D infatti si è aggiunta la classe F relativa ai fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi animali o vegetali).
Questa nuova classificazione ha reso possibile l'ampliamento della gamma degli estintori portatili omologati, destinati alla lotta contro i principi di incendio. Pertanto il nuovo estintore da 6 litri schiuma modello F6KI omologato 13A-113B-75F trova impiego in tutte le cucine collocate in alberghi, ristoranti, mense scolastiche ed industriali, nel settore alimentare e non ultimo può trovare impiego anche nelle cucine delle abitazioni. Visita il ns. sito

novembre 20, 2006

DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2006 N.195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Il livello di soglia che era prima fissato a 90DB(A), viene ora abbassato a 85 DB(A).
Le aziende hanno l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori al rumore e di adeguarsi con cartelli e segnaletica adesiva da apporre al di fuori ed all'interno dei locali interessati, nei pressi e sui macchinari. Visita il ns. sito

novembre 02, 2006

SICUREZZA SUL LAVORO - PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL D. LGS. 195/06 SUL RISCHIO RUMORE

in riferimento alla nuova normativa (D.Lgs. n. 195/2006) le cui disposizioni tecniche entreranno in vigore il 14 Dicembre 2006.
Il provvedimento contiene le misure di salute e sicurezza per i lavoratori esposti ai rischi da rumore che sostituiscono quelle indicate nella previgente e abrogata normativa in materia (D.Lgs. n. 277/1991).
Va preliminarmente rilevato che, seguendo gli indirizzi della direttiva di cui costituisce l'attuazione, il decreto delinea un sistema di riferimenti valutativi del rischio che differiscono decisamente da quelli adottati dalla previgente normativa nazionale.
Come in precedenti direttive sulla salute e sicurezza dei lavoratori (v. ad esempio la direttiva sulle vibrazioni), anche in questo caso, infatti, vengono introdotti i 'valori limite' di esposizione anziché i soli livelli di azione che costituivano, in precedenza, i riferimenti obbligati per l'adozione delle misure di sicurezza.

PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS. 195/06 SUL RISCHIO RUMORE

Il provvedimento si compone di sette articoli il cui contenuto può così sintetizzarsi:

Articolo 1
Nel titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) viene aggiunta la menzione della direttiva 2003/10/CE alla quale si riferisce il provvedimento in argomento.

Articolo 2
Con la stessa tecnica legislativa già adottata in precedenza per il recepimento di altre direttive comunitarie (ad es. in materia di vibrazioni e di agenti chimici), il 'corpus' delle prescrizioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore viene inserito in un nuovo titolo del decreto legislativo n. 626/1994: Titolo V 'bis' Protezione da agenti fisici.

L'articolo 2 è pertanto costituito dall'articolato di tale nuovo titolo che si sviluppa declinando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 626/94.

Capo I
'Disposizioni generali'

Art. 49-bis - 'Campo di applicazione'
Ancorché non esplicitato compiutamente, il campo di applicazione del provvedimento è in sostanza oggettivo ed é da riferire a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.

Inoltre, diversamente da quanto previsto nel previgente art. 39 del D.Lgs. n. 277/1991 (.... le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro), i rischi per l'udito vengono ora ricompresi nel più vasto ambito dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore, ambito che, pertanto, dovrà essere scrupolosamente esplorato attraverso la procedura di valutazione.

Art. 49-ter - 'Definizioni'
Vengono definiti i tre parametri da tenere a riferimento nella misurazione del rumore e cioè:

a) pressione acustica di picco (Ppeak);
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (Lex,8h);
c) livello di esposizione settimanale al rumore (Lex,8h).

Per quanto riguarda il loro significato si rinvia alla lettura dell?articolo.

Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Il comma 1 individua i valori limite di esposizione e i valori d'azione superiori ed inferiori, al superamento dei quali devono essere attuate specifiche misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.

I valori limite di esposizione giornaliera e i valori della pressione acustica di picco che non devono essere superati sono rispettivamente:

Lex,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 Pa)

I valori superiori di esposizione giornaliera e i valori superiori della pressione acustica di picco che fanno scattare le ulteriori azioni di prevenzione sono rispettivamente:

Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa).

I valori inferiori di esposizione giornaliera e i valori inferiori della pressione acustica di picco che fanno scattare le prime azioni di prevenzione sono rispettivamente:

Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa).

Nel comma 2 viene ribadita la possibilità (già prevista nel D.Lgs. n. 277/1991) che, in attività in cui l'esposizione giornaliera varia significativamente da un giorno all'altro, si possa sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello settimanale, purché tale livello non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e siano adottate misure idonee a ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

In altre parole, sarà possibile che in qualche giorno della settimana si possa eccedere il valore limite a condizione che la media settimanale di esposizione si mantenga inferiore a tale valore.

Diversamente da quanto previsto nel decreto legislativo n. 277/1991, i riferimenti ai valori di picco ora rilevano sia per quanto attiene alla verifica dei valori inferiori di azione sia di quelli superiori. Pertanto, la valutazione del rischio dovrà essere condotta confrontando sia i valori di esposizione giornaliera che quelli della pressione acustica di picco con i riferimenti numerici sopra riportati (naturalmente in presenza di rumore impulsivo).

Per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale indossati dai lavoratori a tale fine (v. art. 49-septies, comma 2).

Il valore limite è introdotto da una filosofia prevenzionistica diversa da quella in precedenza seguita. Il decreto legislativo n. 277/1991, infatti, in aderenza al dettato della vecchia direttiva 86/188/CEE, prevedeva valori di soglia oltre i quali dovevano essere attuate misure specifiche di protezione dei lavoratori e predisposti piani per la riduzione del rumore, senza che tuttavia venisse imposta, in via assoluta, la riduzione al di sotto dei medesimi valori, non essendo la stessa in molte situazioni realisticamente realizzabile.

La nuova direttiva e quindi il decreto di recepimento, tengono conto di tale irriducibilità al di sotto dei valori limite, in particolare in alcuni settori produttivi, disponendo che il rispetto di tali valori sia valutato in presenza di otoprotettori indossati dai lavoratori.

Capo II
'Obblighi del datore di lavoro'

Art. 49-quinquies - 'Valutazione del rischio'
Come già previsto dalla previgente legislazione, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio prendendo in considerazione vari parametri significativi e indicativi, in senso generale, del potenziale rischio connesso al rumore nell'ambiente di lavoro (comma 1). Tra questi, a titolo esemplificativo: livello, tipo e durata dell'esposizione, livelli d'azione e valore limite, effetti sulla salute per i lavoratori particolarmente sensibili, interazioni tra rumore e sostanze ototossiche presenti sul luogo di lavoro, etc.

Qualora, a seguito della valutazione ricognitiva effettuata sulla scorta dei parametri appena richiamati, possa fondatamente ritenersi che i valori inferiori d'azione (80 dB(A); 135 dB(C)) siano superati, si dovrà ricorrere, come già in precedenza, alla misurazione con metodi e apparecchiature idonei (sono considerati adeguati i metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica, quali ad es. UNI, ISO, EN) (commi 2 e 4). I metodi utilizzati possono includere la campionatura purché la stessa sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore (comma 3).

La valutazione e/o la misurazione vanno documentate ai sensi dell?art. 4, comma 2, e vanno riprogrammate ed effettuate almeno ogni quattro anni da parte di personale qualificato appartenente ai servizi di protezione e prevenzione (interno o esterno all'azienda, secondo le previsioni dell'art. 8) (commi 6 e 7).

Per le attività nelle quali sono presenti rumori impulsivi (in precedenza non considerati ai fini della valutazione del rischio, nel caso in cui il valore di esposizione giornaliera non superasse i 90 dB(A)) occorrerà verificare, nell'ambito della valutazione, anche la pressione di picco alla data prevista per l'attuazione delle nuove norme.

E' da sottolineare che, ai fini della verifica del non superamento dei valori limite previsti dall'art. 49-bis (Lex,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 Pa), la valutazione del rischio andrà condotta tenendo conto dell?attenuazione prodotta dagli otoprotettori indossati dai lavoratori.

Art. 49-sexies - 'Misure di prevenzione e protezione'
L'articolo, di fatto, sostituisce l'articolo 41 del D.Lgs. n. 277/1991 (Misure tecniche, organizzative, procedurali), introducendo alcune novità.

Vengono esplicitate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali) da adottare per eliminare alla fonte o ridurre al minimo, e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, i rischi dovuti al rumore (v. comma 1).

Tra le misure più significative si individuano:

- l'adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- la scelta di attrezzature di lavoro meno rumorose (tenuto conto del lavoro da svolgere o, meglio, compatibilmente con il lavoro da svolgere);
- la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- la formazione e informazione dei lavoratori sull'uso corretto delle attrezzature messe loro a disposizione;
- l'adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea (schermature, rivestimenti etc.) e del rumore strutturale (sistemi di smorzamento);
- opportuni programmi di manutenzione;
- una migliore organizzazione dei tempi di lavoro;
- nel caso in cui dalla valutazione del rischio risulti che i valori superiori d'azione sono superati, il datore di lavoro, allo scopo di ridurre l'esposizione, definisce un piano di interventi che includono, in particolare, le misure previste al precedente punto.

Diversamente da quanto previsto nell'articolo 41 del D.Lgs. 277 (esposizioni superiori a 90 d(BA) o Ppeak > 200 Pa (140 dB(C)), l'obbligo di esporre appositi segnali nei luoghi di lavoro e di delimitarne l'area e l'accesso (v. comma 3) vige a partire da esposizioni al di sopra dei valori superiori d?azione (Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa), sempre che ciò sia tecnicamente possibile (in particolare in riferimento alla limitazione d'accesso ai luoghi) e sia giustificato dal rischio di esposizione (si ricorda che i valori di esposizioni vengono misurati nell'arco di 8 ore).

Art. 49-septies - 'Uso dei dispositivi di protezione individuale'
Fermo restando il principio generale per la protezione dal rumore, individuato nel precedente articolo, che obbliga il datore di lavoro ad adottare una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi da rumore alla fonte, qualora tali rischi non possano essere evitati, lo stesso datore provvederà a fornire ai lavoratori i dispositivi personali di protezione per l?udito.

Tali dispositivi dovranno essere conformi a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo 626 - Uso dei dispositivi di protezione individuale che definisce negli artt. da 40 a 46 - cui si rinvia per una ulteriore lettura - gli obblighi del datore di lavoro, i requisiti dei D.P.I., i criteri per l?individuazione e l'uso degli stessi e gli obblighi dei lavoratori (di particolare rilievo, tra gli altri, l'obbligo, sancito dall'art. 43, di addestramento dei lavoratori all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito).

Il comma 1 dell'art. in esame dispone pertanto che il datore di lavoro:

a) metta a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito nel caso in cui vengano superati i valori inferiori d'azione (80 dB(A)); in precedenza il riferimento per la fornitura dei D.P.I. veniva individuato nell'esposizione giornaliera personale pari a 85 dB(A);

b) 'faccia tutto il possibile' per assicurare che, ove l'esposizione sia uguale o superiore al valore superiore d'azione, i D.P.I. vengano indossati dai lavoratori;

c) scelga dispositivi adeguati (eliminazione o riduzione al minimo del rischio) dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti;

d) verifichi l'efficacia dei D.P.I..

In particolare sulle lettere b) e d) nella cui formulazione sono presenti espressioni che richiedono un chiarimento interpretativo.

Lett. b) - il datore di lavoro 'fa tutto il possibile per assicurare': riteniamo che, con tale locuzione - peraltro presente anche nel testo della direttiva comunitaria - si voglia intendere che il datore di lavoro, così come già previsto nella previgente legislazione, informa il lavoratore della necessità, indicata dalla legge, di indossare i dispositivi di protezione dell'udito messi a sua disposizione nei modi e nei termini già sopra ricordati e richiede l'osservanza delle misure di protezione da parte degli stessi lavoratori.

Lett. d) 'il datore di lavoro verifica l'efficacia dei dispositivi': sembra di poter escludere che il datore di lavoro sia tenuto a verificare l?efficacia del dispositivo in termini di funzionalità strutturale dello stesso. In questo senso è utile ricordare che il datore di lavoro, come prevede l'art. 43 già citato, è tenuto tra l'altro a:
- individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché gli stessi siano adeguati ai rischi rilevati nella valutazione;
- valutare le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato, sulla scorta delle indicazioni fornite dal fabbricante e confrontarle con quelle necessarie già individuate (a questi fini è consigliabile mantenere una evidenza scritta dell'abbattimento dichiarato dal fabbricante);
- mantenere in efficienza i D.P.I. mediante le riparazioni, manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche alla luce di tali previsioni e tenuto conto che, con riguardo alle misure di protezione concernenti la struttura del dispositivo di protezione individuale, l'abbattimento alle varie frequenze è dichiarato all'origine dal costruttore, é da ritenere che la "verifica dell'efficacia dei dispositivi" non possa che riguardare i richiamati aspetti concernenti le modalità e la funzionalità d'uso degli stessi.

Infine, il comma 2, con una espressione il cui significato è già stato chiarito nell'illustrazione dell'art. 49-quinques (valutazione del rischio), dispone che il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Art. 49-octies - 'Misure per la limitazione dell'esposizione'
Come si é già fatto cenno più volte, l'esposizione dei lavoratori al rumore non deve superare i valori limite indicati nell'art. 49-quater.

Nel caso in cui tali valori risultassero comunque superati nonostante le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro, dovranno adottarsi immediatamente ulteriori misure (tecniche, organizzative, procedurali) per ricondurre l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuando le cause che hanno prodotto la situazione di rischio e apportando modifiche alle misure già adottate al fine di evitare che possa ripetersi il superamento dei limiti.

Art. 49-nonies - 'Informazione e formazione dei lavoratori'
Le informazioni e la formazione specifica in relazione al rischio rumore devono essere garantite allorché i lavoratori sono esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiore d?azione più volte ricordati.

In particolare le informazioni e la formazione devono riferirsi:
- alla natura dei rischi (per l'udito o extrauditivi);
- alle misure adottate e alle circostanze in cui le misure si applicano;
- al significato dei valori limite e dei livelli d'azione;
- ai valori di esposizione rilevati attraverso la valutazione e/o la misurazione e al loro significato;
- all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (v. quanto già detto a tal proposito sull'art. 49-septies);
- all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l?esposizione al rumore.

Art. 49-decies - 'Sorveglianza sanitaria'
Come è noto, la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 277/1991 si attuava nei confronti dei lavoratori la cui esposizione al rumore era pari o superiore a 85 dB(A) e inferiore a 90 dB(A) (periodicità biennale) e nei confronti dei lavoratori la cui esposizione superava i 90 dB(A) (periodicità annuale), con eventuale estensione ai lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) (da 80 a 85) nel caso in cui gli stessi ne facessero richiesta e il medico competente ne confermasse l?opportunità.

Con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, la sorveglianza sanitaria si dovrà attuare nei confronti dei lavoratori la cui esposizione ecceda i valori superiori d'azione (Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa), con eventuale estensione ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d'azione (Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa) nel caso in cui gli stessi ne faranno richiesta e il medico competente ne confermerà l'opportunità (commi 1 e 2).

L'articolo non contiene esplicite indicazioni per quanto attiene alla periodicità della sorveglianza; sembrerebbe ragionevole e opportuno mantenere la periodicità biennale già prevista nel D. Lgs. n. 277/1991 relativamente a valori di esposizione giornaliera da 85 a 90 dB(A).

I commi 3 e 4 contengono le indicazioni relative alle procedure da adottare nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si rilevino anomalie (sotto il profilo della salute del lavoratore) imputabili all'esposizione al rumore.

In questi casi il medico informa il datore di lavoro, il quale riesamina la valutazione del rischio e le misure di sicurezza adottate, tiene conto di quanto il medico suggerisce per ridurre o eliminare il rischio e impartisce disposizioni perché venga riesaminato lo stato di salute dei lavoratori che hanno subito analoga esposizione di quella che ha condotto alla procedura di cui sopra.

Art. 49-undecies - 'Deroghe'
E' possibile richiedere all'Organo di vigilanza territorialmente competente deroghe all'uso dei D.P.I. quando l'utilizzo degli stessi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori di quelli dovuti al rumore.
Le stesse deroghe erano già previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 277/1991.

Le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate nel momento in cui non sussistano più le circostanze che le hanno giustificate.

Comunque, la concessione delle deroghe è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e dalla riduzione al minimo dei rischi.

Art. 49-duodecies - 'Linee guida'
L'articolo prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento vengano elaborate in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, linee guida applicative nei settori della musica e delle attività ricreative.

Articolo 3
Il contenuto dell'articolo è dedicato alle sanzioni per le violazioni alle norme precedentemente illustrate.

Le sanzioni vengono inserite nell'art. 89 e pertanto anche la disciplina sul rumore, in precedenza sanzionata in maniera estremamente e immotivatamente severa dal D.Lgs. n. 277/1991 (nei casi più gravi ammende da 10 a 50 milioni di vecchie lire), viene ricondotta, per quanto attiene al capitolo sanzioni, alle stesse ammende previste per violazioni analoghe di norme relative ad altri settori di rischio (nei casi più gravi da 3 a 8 milioni di vecchie lire).

Per le specifiche fattispecie sanzionate si rinvia alla lettura dell'articolo.

Articolo 4
L'articolo riporta la clausola di cedevolezza che compare in ogni provvedimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che tiene conto della modifica costituzionale del 2001 (art. 117, quinto comma).

Articolo 5
Si prevede, da un lato, l'abrogazione del capo IV del D.Lgs. n. 277/1991 (previgente normativa sul rumore) con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento (14 giugno 2006), dall'altro, come previsto dal successivo art. 7, l'entrata in vigore dal 14 dicembre 2006 delle nuove norme tecniche e sanzioni, di cui agli artt. 2 e 3 del provvedimento: conseguentemente, sembrerebbe configurarsi una soluzione di continuità nella operatività della disciplina della materia, che tuttavia era certamente estranea alla volontà del legislatore e che, pertanto, postula l'opportunità di una prudenziale applicazione del capo IV del D.Lgs. n. 277, da parte delle aziende, fino alla data di entrata in vigore degli artt. 2 e 3 del presente provvedimento (14 dicembre 2006).

Articolo 6
Pone il vincolo dell'invarianza di oneri per la finanza pubblica alla attuazione del provvedimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 7
Dispone che gli artt. 2 e 3 del provvedimento si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (14 dicembre 2006).

Per i settori della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011.

Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di salute e sicurezza si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
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ottobre 09, 2006

EVACUATORI di FUMO e CALORE le nuove regole europee

In Italia, da oltre 15 anni, la normativa sugli EFC è stata la UNI 9494 : una norma completa, che definisce le caratteristiche dei prodotti, le prove cui sottoporli, il dimensionamento e la realizzazione dell'impianto. Dal 1° settembre 2006 la UNI 9494 si deve integrare con le nuove norme europee armonizzate:

- UNI EN 12101-1 - "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo"
- UNI EN 12101-2 - "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore".

In Italia, per gli EFC naturali, avremo quindi ancora la UNI 9494 (emendata) che specifica come dimensionare e realizzare l'impianto di evacuazione fumi e calore, integrata con la UNI EN 12101-2 che definisce le prove necessarie per la classificazione in relazione alle caratteristiche di:

- affidabilità (numero di aperture)
- apertura con carico di neve
- apertura con carico di vento
- impiego a basse temperature
- comportamento al calore
- superficie utile di apertura

In particolare, è importante ricordare che la norma europea EN 12101-2 -entrata in vigore come norma europea armonizzata già dal 1° aprile 2004- diventa di applicazione obbligatoria dal 1° settembre 2006, con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto.
L'attestazione della conformità CE è prevista nel "sistema 1" : in ordine di severità il secondo, a conferma dell'importanza attribuita dal normatore europeo alla verifica delle caratteristiche di prestazione del prodotto.

luglio 12, 2006

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE.

Dal 14/06/2006 è entrato in vigore il D.L.gs. 195/06 che recepisce la nuova Direttiva Europea 2003/10/CE del 06/02/03 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, abrogando definitivamente quanto dettato dal precedente D.Lgs. 277/91.
Tale decreto si applica a tutte le attività in cui sia presente un rischio o un potenziale rischio di esposizione al rumore durante l'attività lavorativa, comprese le attività di navigazione marittima ed aerea, non contemplate nel precedente Decreto. A tale proposito il datore di lavoro valuta, e se del caso misura, il livello espositivo giornaliero e/o settimanale a cui sono sottoposti i lavoratori.
Tra gli aspetti innovativi del decreto si evince: un abbassamento dei livelli di esposizione giornaliera e/o settimanale, la definizione di un livello di picco in dBC su ogni classe di rischio, l'esplicitazione dell'obbligo a formalizzare il programma delle misure tecniche ed organizzative in caso di superamento dei valori superiori di azione (85.0 dBA) e la ripuntualizzazione degli adempimenti collegati ai valori di riferimento così come di seguito riassunte:
"Valore limite di esposizione" Lex8h di 87.0 dBA o valore di picco di 140 dBC Peak. In caso di superamento, il datore di lavoro elabora idonee misure per riportare l'esposizione al di sotto di tali valori e modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
"Valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione" Lex8h di 85.0 dBA o valore di picco di 137 dBC Peak. In caso di superamento il datore di lavoro provvede ad applicare un programma di misure tecniche ed organizzative per ridurre il rischio, sorveglia i lavoratori affinché usino i dispositivi individuali di protezione dell'udito, sottopone il lavoratore a controllo sanitario ed effettua l?attività di formazione e informazione.
"Valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione" Lex8h di 80.0 dBA o valore di picco di 135 dBC Peak. In caso di superamento il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi individuali di protezione dell'udito, attiva una adeguata formazione e informazione dei lavoratori, ed effettua su richiesta dei lavoratori o del medico, la visita audiometrica.
Le disposizioni della presente normativa dovranno essere attuate entro il 14/12/2006 fatta eccezione per il settore della musica e delle attività ricreative i cui termini scadono il 15 Febbraio 2008 e per la navigazione aerea e marittima il cui obbligo scade il 15 Febbraio 2011.
Le successive valutazioni dovranno essere ripetute con cadenza almeno quadriennale e comunque quando si verifichino notevoli mutamenti delle lavorazioni e/o del lay-out o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
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